Leggi il Decreto in Gazzetta Ufficiale: Decreto MEF 25/003/2020
CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE
- Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni;
- Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 (va raffrontato il dato della media giornaliera)
PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI
- mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria)
- mutuo in ammortamento da almeno un anno;
- importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro;
- non applicabile in caso di ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione
PER QUANTO TEMPO È POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA
La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi (in base ai giorni di sospensione)
come fare la domanda?
Presentando la modulistica del MEF compilata per quanto di competenza alla propria banca.