SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA dl 18/2020

Leggi il Decreto in Gazzetta Ufficiale: Decreto MEF 25/003/2020

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE  

  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro oppure la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni;
  • Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 (va raffrontato il dato della media giornaliera)

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI  

  • mutuo di acquisto 1° casa non destinato a un’abitazione di lusso (anche surroga con stessa finalità originaria)
  • mutuo in ammortamento da almeno un anno;
  • importo del mutuo erogato non superiore a 250.000 euro;
  • non applicabile in caso di ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione

PER QUANTO TEMPO È POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA

La sospensione può essere richiesta per un periodo massimo pari a 18 mesi (in base ai giorni di sospensione)

come fare la domanda? 

Presentando la modulistica del MEF compilata per quanto di competenza alla propria banca.