CLAUSOLE DI ESCLUSIVA APPLICATE DAI RADIOTAXI A PROPRI TASSISTI VIOLANO LA CONCORRENZA: STOP DELL’ANTITRUST AI RADIOTAXI

COMUNICATO STAMPA

CLAUSOLE DI ESCLUSIVA APPLICATE DAI RADIOTAXI A PROPRI TASSISTI VIOLANO LA CONCORRENZA: STOP DELL’ANTITRUST AI RADIOTAXI DI ROMA E MILANO

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma (Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa) e Milano (Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa) e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad un singolo radiotaxi, costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

 

Le istruttorie sono state avviate dall’Autorità su segnalazione di Mytaxi, società appartenente al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG, che gestisce una piattaforma aperta attraverso un’app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, i quali, in base alle proprie esigenze, possono mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile di corse.

L’Autorità ha verificato che tali clausole sono idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte. L’Autorità ha inoltre verificato che la presenza delle clausole di esclusiva non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o economica.

Tenuto conto del carattere peculiare delle intese accertate, la cui portata restrittiva è emersa, e divenuta evidente, solo con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno consentito l’affermarsi di piattaforme aperte, l’Autorità ha ritenuto le suddette intese non gravi e, quindi, non ha sanzionato le imprese radiotaxi che, comunque, sono tenute a dare comunicazione all’Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata.

Roma, 9 luglio 2018

  • Testo del Provvedimento-radiotaxi Roma
  • Testo del Provvedimento-radiotaxi Milano