RIASSETTO DEL SETTORE: ANALISI DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI – DECRETO LEGISLATIVO – parte 2

Fatta salva la premessa, continuiamo ad approfondire i principi enunciati dal Ministero (MIT)…

NCC

CUMULABILITA’ di autorizzazione ncc e licenza taxi? (Oggi: cumulabili solo più autorizzazioni NCC. Aut. NCC e lic. taxi sono cumulabili solo per i natanti – cfr. art. 8.2 l. 21).

➢                  IPOTESI MIT: idem. NCC non cumulabile con taxi  salvo che per i natanti

 

TAXI

CUMULABILITA’ di autorizzazione ncc e licenza taxi? (Oggi: cumulabili solo più autorizzazioni NCC. Aut. NCC e lic. taxi sono cumulabili solo per i natanti).

➢                  IPOTESI MIT: Taxi non cumulabile con NCC tranne che per i natanti;

 

Va precisato quanto indicato dall’art. 8 co. 2 della L. 21/92. La licenza Taxi va riferita al singolo e non è ammesso il cumulo di licenze in capo ad un medesimo soggetto.

NCC

ULTERIORI PRESCRIZIONI / DISPOSIZIONI

➢                  IPOTESI MIT: obbligo di installare a bordo la scatola nera; istituzione, presso il CED del MIT, del pubblico elenco nazionale imprese autorizzate; limitazione delle facilitazioni nella circolazione; consentire per lo svolgimento del servizio l’utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine

 

TAXI

ALTRE PRESCRIZIONI / DISPOSIZIONI    

➢                  IPOTESI MIT: divieto di esclusiva in caso di adesione a cooperative o forme associative; controllo da parte degli Enti locali sull’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, e di monitoraggio della distribuzione del servizio taxi sul territorio; obbligo di installare a bordo la scatola nera; pubblico elenco nazionale dei soggetti titolari di licenza (presso il CED del MIT); consentire per lo svolgimento del servizio l’utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine

Pubblico elenco presso il CED del MIT: la necessità di avere un registro certificato dei titolari di licenza è una richiesta sul tavolo da tempo. Utile anche per facilitare la verifica di uso difforme. Presente anche nel decreto interministeriale.

Scatola nera: ogni elemento che va nella direzione della tutela del trasportato, riteniamo vada considerato come elemento qualificante del servizio, a maggior ragione per il taxi, il “vero” servizio pubblico. La nostra convenzione assicurativa contempla la “scatola nera” da anni.

Monitoraggio del servizio a cura dagli enti locali: la gestione puntuale del parco vetture è una necessità. Tutelare l’utente e assicurargli il servizio è la vera difesa del lavoro dei tassisti. Anche questo tema è comunque già rappresentato nel decreto.

Divieto di esclusiva: in assenza di un sistema unico di chiamata pubblico, (locale/nazionale) purché obbligatoriamente presente su ogni taxi, deve essere garantita, nel rispetto delle regole e sotto il diretto controllo dell’Autorità Trasporti e degli Enti locali, la libertà degli operatori del settore di utilizzare tutti gli strumenti disponibili sul mercato, utili ed adeguati per l’espletamento del servizio, nell’interesse degli utenti e degli operatori.

Un sistema di chiamata pubblico a pieno regime è la miglior tutela per l’utenza, per i tassisti e anche per le stesse associazioni economiche, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti!

Limitazioni circolazione NCC: ovvia conseguenza della distinzione dei servizi

 

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