Perché il Tar
SOSPENDE IL BANDO per IL NUMERO UNICO
Questa è la premessa dell’ l’ORDINANZA del TAR che dichiara
ammissibile il ricorso presentato dai Radiotaxi
“Premesso che non pare agevole
ricondurre l’oggetto del contratto da aggiudicare ad un pubblico servizio
o ad un servizio funzionale a specifiche esigenze della stazione appaltante…”
( dove “l’oggetto del contratto” è la fornitura e la gestione del sistema di chiamata, il “contratto da aggiudicare” è il Bando, e la “stazione appaltante” è il Comune)
dicono i Magistrati del Tar:
- non è facile stabilire se un sistema di chiamata del taxi possa essere definito e trattato come parte, sia pure accessoria, di un servizio pubblico
- e non è facile nemmeno stabilire se l’iniziativa di produrre e gestire un sistema di chiamata taxi, rientri, come esigenza–dovere, fra le funzioni specifiche proprie di un Comune.
Quindi, (così almeno a noi viene da capire…), per il TAR di Milano:
- il servizio taxi è un servizio pubblico
- il come organizzare e gestire il servizio taxi, potrebbe opinabilmente essere considerato anche come un affare privato (anche se la Legge Quadro, artt. 4 e 5, affida in modo esplicito queste incombenze a Regione e Comune…)
E in quanto affare e in quanto privato , sembra la tesi del Tribunale, il Comune non può discriminare ecc.ecc.ecc. e via argomentando, fino al penultimo capoverso dell’ORDINANZA, dove la Magistratura del Tar, in perfetta coerenza con la premessa,
“SOSPENDE GLI ATTI IMPUGNATI” e
“FISSA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO L’UDIENZA PUBBLICA
E poi augurarci ancora che il Giudice di merito, il 22 aprile 2015, possa recuperare il riconoscimento integrale del carattere di “servizio pubblico” oltre che al servizio, anche alle sue modalità di esercizio come codificate nella Legge Quadro e liberi il Bando per il NUMERO UNICO, restituendo alla Categoria questa occasione di cambiamento e di futuro